PRINCIPI GENERALI
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
La Corte Costituzionale ha emanato la sentenza n.195 /2022 con cui dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.5 L.91/92 nella parte in cui non esclude , dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art.7 , 1 comma.
ATTENZIONE!
A decorrere dal 5 ottobre 2018 – ai sensi dell’art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 – il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro.
Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della L. 91/92 è di quarantotto (48) mesi dalla data di presentazione della domanda, se tutti i documenti richiesti sono completi e corretti da un punto di vita formale e sostanziale. Se viene richiesta un’integrazione documentale, il termine di definizione inizia dalla data dell’integrazione.
La legge di conversione del D.L. 113/2018 ha inoltre introdotto, per tutte le domande di acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza prodotte dal 4 dicembre 2018, l’ulteriore requisito del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (richiesta al livello B1 del QCER), che dovrà essere comprovata all’atto di presentazione dell’istanza attraverso il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In alternativa, gli interessati possono produrre una apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai suddetti Ministeri, e nella specie: Università per gli stranieri di Perugia, Università per gli stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri e la connessa rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
Si evidenzia che tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza prseentate dal 4 dicembre 2018, se prive delle attestazioni sopra citate, non potranno esssere accolte.
Per conoscere gli istituti abilitati al rilascio della suddetta certificazione si prega di consultare la pagina web dedicata del Portale della lingua italiana:
https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/certificazioni/ricerca.do
Data la complessità della materia e della procedura che in alcuni casi coinvolge il Ministero dell’Interno (cittadinanza per matrimonio) SI CONSIGLIA VIVAMENTE, nell’interesse degli stessi richiedenti, di fissare un appuntamento scrivendo una Email a: cittadinanza.monacobaviera@esteri.it per un controllo preventivo della documentazione da allegare alla richiesta di cittadinanza, prima di procedere con l’istanza on line.
Richiesta/ricostruzione della cittadinanza italiana:
CONTATTA L’UFFICIO
Consolato Generale d’Italia Monaco di Baviera
Ufficio Cittadinanza
Moehlstr. 3 – 81675 Muenchen
email: cittadinanza.monacobaviera@esteri.it