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Snellimento della procedura per l’erogazioni di prestazioni ospedaliere urgenti in Italia a favore di emigrati italiani all’estero

Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.

In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva quindi produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.

Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha reso noto che, ai fini dello snellimento delle procedure e del primario interesse del cittadino, la condizione di emigrato può ora essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

  • di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

  • di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).