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Cambio nome e cognome

In base agli artt. 89 e seguenti del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, così come modificati dal d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, chiunque desideri cambiare il proprio nome o cognome, o aggiungerne un altro, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera e regolarmente iscritto AIRE può, in alternativa, inviare la documentazione prevista per posta ordinaria al Consolato Generale, per il successivo inoltro alla Prefettura di riferimento.


Avvertenze di carattere generale

 

Ammissibilità delle domande

Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o del cognome riveste carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata.

Si precisa inoltre che:

  • il Consolato Generale non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura in Italia;
  • il Consolato Generale non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che è determinata da una serie di passaggi regolati dalle norme e dai tempi di risposta della Prefettura in Italia;
  • l’esito dell’istanza è discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate;
  • tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, avviene solo ed esclusivamente in lingua italiana. Chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista.

 

Procedura

Le domande di cambiamento di nome o cognome seguono le seguenti fasi:

  1. richiesta dell’interessato su apposito formulario (da reperire sul sito della competente Prefettura);
  2. inoltro della domanda alla Prefettura competente;
    la Prefettura ha fino a 120 giorni di tempo per dare un riscontro, questo potrà essere:

    • accettazione dell’istanza;
    • rigetto dell’istanza;
    • accettazione con riserva: il Prefetto può richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza oppure al suo rigetto.
  3. se vi è accettazione, il Prefetto emetterà un decreto provvisorio di cambio del nome e/o del cognome;
  4. effettuazione della pubblicazione per 30 giorni di un avviso contenente il sunto della domanda;
  5. notizia dell’avvenuta pubblicazione alla Prefettura competente;
  6. se non sono state presentate opposizioni la Prefettura potrà emettere un decreto definitivo di cambiamento del nome e/o del cognome;
  7. l’interessato richiede al Comune di nascita (o –se nato all’estero– al Comune che ha trascritto l’atto), di trascrivere ed annotare il decreto definitivo del cambiamento di nome o di cognome e al Comune di iscrizione AIRE di provvedere all’aggiornamento della scheda anagrafica.

 

Costi

Ai sensi degli artt. 3 e 4 della Tariffa “Allegato A” al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 le istanze di cambiamento del nome e/o del cognome e gli eventuali relativi atti conseguenti (i decreti di cui ai punti 3 e 6 della sezione precedente), sono soggetti a imposta di bollo di Euro 16,00.

I cittadini italiani residenti all’estero che presentino un’istanza di cambio nome e/o cognome debbono pertanto provvedere previamente al pagamento dell’imposta di bollo tramite bonifico bancario in euro in favore del bilancio dello Stato utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Beneficiario: Ministero dell’Economia e delle Finanze
IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK
BIC: BITAITRRENT    (Banca d’Italia)
Causale: «Codice Fiscale del richiedente» – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento «AAAA»  oppure mese/anno «MM/AAAA»
Importo: Eur 16,00

Sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo le istanze di cambiamento di nomi e cognomi presentate perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale. (art. 93 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)