Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Stato civile

La cittadinanza italiana è automaticamente riconosciuta al bambino con l’invio dell’atto di nascita: non è necessario prendere contatto con l’Ufficio Cittadinanza

 

È obbligo del connazionale informare il Consolato di ogni variazione di indirizzo (anche in caso di rientro definitivo in Italia) oppure di stato civile (nascite, matrimoni, decessi, eventuali cambi di cittadinanza) del proprio nucleo familiare.
La mancanza di queste informazioni può causare un allungamento dei tempi di rilascio delle certificazioni e dei documenti (Passaporti e Carte d’Identità) dovendo l’Ufficio prima, necessariamente regolarizzare la posizione  amministrativa dell’interessato.

Attenzione: I servizi a pagamento possono essere saldati per contanti, per bonifico bancario o con bancomat tedesco*, quindi NON con altre carte bancomat o carta di credito.

*Il servizio di pagamento tramite bancomat è gratuito. E’ tuttavia soggetto all’ulteriore addebito dei soli costi di transazione, non essendo possibile far gravare detta spesa sull’erario.
I costi di transazione, le cui condizioni sono affisse presso l’ufficio cassa del Consolato Generale, ammontano attualmente a € 0,14 + 0,20% dell’importo della transazione processata.

Si prega di prendere visione della Informativa sul trattamento dei dati personali e la tutela della Privacy (formato PDF)

INVIO PER POSTA DOCUMENTAZIONE

Molte pratiche di anagrafe e stato civile non richiedono necessariamente la presenza dell’utente in Consolato. La presenza e’ indispensabile solo per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio in Italia.
Tutti le richieste di trascrizione di atti di nascita, matrimonio e morte devono essere inviate per posta al consolato all’indirizzo generale :
Italienisches Generalkonsulat in MÜNCHEN
Möhlstr. 3
D 81675 München

Tutte le principali informazioni relative alle procedure e alla documentazione necessaria sono esposte sul nostro sito internet, che si esorta a consultare con attenzione. I moduli sono reperibili alla voce  modulistica (Link).

Certificazioni

Certificazioni possono essere rilasciate unicamente per la presentazione ad Autorità estere o a privati (banca, notaio etc.). Non possono essere rilasciati per la presentazione ad altre Amministrazioni dello Stato italiano.

  • Certificato di iscrizione nello schedario consolare, con indicazione dell’indirizzo, previa presentazione di una Erweiterte Meldebescheinigung non antecedente a sei mesi
  • Certificato di stato libero previa presentazione di una Erweiterte Meldebescheinigung non antecedente a sei mesi
  • Certificato cumulativo per matrimonio
  • Certificato di cittadinanza

Certificati che possono essere rilasciati esclusivamente dai Comuni italiani:

  • Certificato di stato di famiglia
  • Certificato o estratto dell’atto di nascita
  • Certificato o estratto dell’atto di matrimonio
  • Certificato o estratto dell’atto di morte
  • Certificato di iscrizione all’AIRE

Certificati che possono essere rilasciati esclusivamente dai Tribunali italiani:

  • Certificato penale e carichi pendenti
  • Sentenza di divorzio con passaggio in giudicato

 

Trascrizioni

Gli atti di nascita, matrimonio e morte del connazionale che sia nato, abbia contratto matrimonio o sia deceduto all’estero, “devono” essere trascritti nei registri dello Stato civile del Comune dell’ultimo domicilio in Italia dell’interessato o dei suoi genitori.
Per tale formalità che di solito avviene d’Ufficio, occorre un certificato redatto su modello internazionale (plurilingue). Le norme e le forme dei certificati variano da Paese a Paese, è quindi necessario consultare la pagina internet della rappresentanza consolare competente per territorio.

Attribuzione ai figli dei cittadini italiani del cognome della madre in aggiunta a quello del padre
A seguito di recente pronuncia della Corte Costituzionale italiana è ora possibile per i genitori cittadini italiani, di comune accordo, con dichiarazione alla nascita del figlio, attribuire il cognome della madre aggiungendolo a quello del padre.

I genitori possono manifestare la loro volontà all’Ufficio di Stato Civile del Comune tedesco (Standesamt) che deve formare l’atto al momento della denuncia della nascita.

Per la trascrizione in Italia, il certificato di nascita internazionale in originale dovrà essere accompagnato da una dichiarazione originale dei genitori, in carta semplice con allegate copie dei documenti di identità, che esprima la volontà di aggiungere il cognome materno a quello paterno.

Questa possibilità è garantita anche ai genitori adottivi nei confronti dei figli adottati.

Trascrizione atto nascita figlio

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani e la loro nascita deve essere registrata in Italia.
A questo scopo e se i genitori sono coniugati tra loro, è necessario produrre all’Ufficio Consolare l’atto di nascita, redatto su modello internazionale plurilingue (Convenzione di Vienna 1976), in originale.

Per quanto riguarda invece la trascrizione dei figli naturali nati fuori del matrimonio si dovrà fornire al Consolato la seguente documentazione:

  • Certificato di nascita su modello internazionale (internationale Geburtsurkunde);
  • Riconoscimento di paternità (Vaterschaftsanerkennung);
  • Riconoscimento di maternità  (Mutterschaftsanerkennung).

Tutta la predetta documentazione emessa in lingua tedesca, deve essere tradotta in lingua italiana tramite un traduttore giurato di fiducia di questo Consolato Generale. Cliccare qui per la lista dei traduttori.

Queste informazioni hanno carattere generale e ricoprono la maggioranza dei casi.
In casi particolari questo ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa.

Matrimoni

In Germania

> Matrimoni in Germania – Certificato di capacità matrimoniale

In Italia presso il Comune

A differenza di quello in Germania, per il matrimonio in Italia sono prima necessarie le PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO, che dovranno essere affisse all’albo del Consolato Generale per un periodo di almeno 11 giorni.

> Matrimoni in Italia – Pubblicazioni di Matrimonio

Importante: scelta del cognome
Attenzione! contrariamente alla legge tedesca, la legge italiana non prevede la scelta del cognome: i cittadini italiani, sia maschi che femmine, mantengono sempre, per l’anagrafe italiana, il cognome di nascita.

 

Unioni civili

Trascrizione in Italia di provvedimento tedesco già esistente
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie alla L. 76/2016 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 144 del 23.07.2016), il cittadino italiano che abbia già contratto all’estero secondo la legge locale un matrimonio o un’unione civile con persona dello stesso sesso ha l’obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero. Gli interessati debbono quindi chiedere la trascrizione del provvedimento tedesco formato nella circoscrizione consolare di Monaco di Baviera direttamente al Comune italiano di residenza oppure tramite lo stesso Consolato Generale. L’atto dovrà essere presentato in originale e accompagnato da traduzione in italiano effettuata o da un traduttore giurato riconosciuto da un tribunale italiano o dal Consolato Generale.

Costituzione di unione civile
L’unione civile può essere costituita, oltre che presso il Comune tedesco competente, anche presso il Consolato Generale del luogo di residenza del cittadino italiano iscritto all’AIRE. Insieme alla costituzione dell’unione civile, gli interessati potranno presentare eventuali accordi relativi al regime patrimoniale dei beni.

Riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio

Una volta ottenuto il divorzio in Germania per rendere la decisione del Tribunale  efficace in Italia occorre far trascrivere/annotare la sentenza (Urteil), che deve essre passata in giudicato (rechtskräftig), sul registro degli atti di matrimonio presso il Comune italiano competente.
A questo scopo l’interessato dovrà fornire al Consolato la documentazione indicata nei prospetti informativi consultabili cliccando sui collegamenti di seguito indicati:

Sentenze pronunciate prima del 1° marzo 2001
Prospetto informativo
Dichiarazione

Sentenze pronunciate tra il 1° marzo 2001 e il 31 luglio 2022
Prospetto informativo
Dichiarazione

Sentenze pronunciate dopo il 1° agosto 2022
Prospetto informativo
Dichiarazione

Cambio nome e/o cognome

Per informazioni clicca qui

Adozione

Si riceve il Pubblico solo previo appuntamento.

Si invita a inviare una email a: cittadinanza.monacobaviera@esteri.it

Scarica qui la tariffa consolare aggiornata