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Anagrafe / A.I.R.E.

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)

L’iscrizione all’AIRE è un obbligo di legge (Legge nr. 470/1988) per i cittadini italiani stabilmente residenti all’estero (sono esenti dall’obbligo di iscrizione AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti dello Stato in servizio diplomatico e consolare).

L’iscrizione all’AIRE è altresì necessaria per poter fruire dei servizi consolari (ad es. per il rilascio della carta d’identità elettronica), per votare nella Circoscrizione elettorale estero e per ricevere le comunicazioni provenienti dalle Autorità italiane.

La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente territorialmente mediante il portale FAST-IT entro 90 giorni dalla data dell’espatrio. Benchè sia possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica anche successivamente, si sottolinea che gli effetti di tale dichiarazione hanno decorrenza a partire dalla data di presentazione della stessa all’autorità consolare, con rilevanti conseguenze ad es. sotto il profilo fiscale:

L’articolo 2 del DPR n. 917/86, prevede infatti che i cittadini residenti fiscalmente in Italia (e tali sono coloro i quali, pur essendosi trasferiti stabilmente all’estero, non abbiano provveduto a richiedere l’iscrizione all’AIRE) siano tassati per tutti i loro redditi, ovunque essi siano percepiti (in Italia e/o all’estero). Mentre per i cittadini residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE, la tassazione italiana è applicabile soltanto per i redditi eventualmente prodotti in Italia.

Altre conseguenze dell’iscrizione all’AIRE sono:

– la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale italiano e il trasferimento della competenza in materia di copertura sanitaria alle autorità sanitarie locali tedesche.

– l’assoggettamento per i proprietari di case o di altri immobili in Italia iscritti all’AIRE al pagamento dell’IMU. Si segnala al riguardo che i competenti enti territoriali italiani (essenzialmente i Comuni) possono stabilire riduzioni o agevolazioni per i connazionali iscritti all’AIRE per il pagamento delle utenze e dei tributi locali (ad esempio: per le forniture di energia elettrica o acqua, per la tassa sui rifiuti urbani TARI, per l’imposta comunale sugli immobili IMU, ecc.).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’AIRE

L’iscrizione all’AIRE per i connazionali residenti nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera va richiesta utilizzando il portale dei servizi consolari online chiamato FAST-IT disponibile in lingua italiana, inglese, spagnola e portoghese e raggiungibile dalla pagina iniziale del sito istituzionale (https://consmonacodibaviera.esteri.it/it/)

Per poter utilizzare il portale FAST-IT è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica ordinaria attivo.

Tramite il suddetto portale è possibile effettuare la richiesta di iscrizione in AIRE, verificare la propria scheda anagrafica e quella dei familiari eventualmente conviventi, notificare il cambiamento dell’indirizzo della propria residenza nella circoscrizione consolare di Monaco di Baviera o segnalare il trasferimento di sede consolare da altra circoscrizione a quella di Monaco di Baviera.

La documentazione richiesta a supporto della pratica è la seguente:

– compilazione dell’istanza, che può essere firmata digitalmente oppure stampata, firmata e caricata sul portale. È importante che l’utente inserisca i propri dati anagrafici e l’indirizzo di attuale residenza in modo corretto e completo:

– copia del documento d’identità (almeno delle pagine contenenti il numero del passaporto e/o della carta d’identità, le generalità, la foto e la firma del titolare) di tutte le persone che si iscrivono all’AIRE o segnalano il cambio di sede consolare da altra circoscrizione a quella di Monaco di Baviera; per il cambiamento dell’indirizzo della propria residenza nella circoscrizione consolare di Monaco di Baviera è sufficiente la copia del documento d’identità del solo istante;

– copia dell’ultima iscrizione anagrafica presso il Comune tedesco di attuale residenza (Anmeldebestätigung oppure Meldebescheinigung con data non anteriore a tre mesi) relativa all’intero nucleo familiare o di altra documentazione di data recente che comprovi la residenza stabile (ad esempio: il contratto di affitto, la fattura di un’utenza domestica, ecc.).

L’iscrizione all’AIRE o la variazione anagrafica segnalata decorrono dalla data di inserimento della relativa istanza sul FAST-IT: La notifica dell’avvenuta iscrizione all’AIRE o della variazione anagrafica sono a cura del Comune italiano competente.

In via del tutto eccezionale e fornendone adeguata motivazione, l’iscrizione all’AIRE e alcune pratiche di variazione anagrafica possono essere richiesta inviando la documentazione summenzionata via posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail aire.monacobaviera@esteri.it o per posta cartacea all’indirizzo fisico del Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera (Italienisches Generalkonsulat) .

Al riguardo si evidenziano di seguito le variazioni anagrafiche che non possono essere segnalate mediante il portale FAST-IT.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

RIMPATRIO

Prima di rientrare definitivamente in Italia, il connazionale è obbligato ad effettuare la cancellazione anagrafica presso il Comune tedesco di ultima residenza (“Abmeldung”). Si rammenta altresì la necessità di avvertire del rimpatrio anche la cassa mutua tedesca, inoltrando anche a quest’ultima la copia dell’Abmeldung.

La copia dell’Abmeldung del connazionale e degli eventuali familiari che fanno rientro definitivo in Italia deve essere trasmessa al Consolato a mezzo e-mail all’indirizzo aire.monacobaviera@esteri.it insieme all’indicazione del futuro indirizzo di residenza in Italia. Il Consolato segnalerá il rimpatrio al competente Comune italiano di iscrizione AIRE.
Il connazionale, una volta rientrato in Italia, dovrà comunque recarsi presso l’Ufficio anagrafe del Comune ed iscriversi dichiarando il nuovo indirizzo di residenza nel Comune italiano. Ufficialmente il RIMPATRIO decorre dalla data d’iscrizione presso il COMUNE ITALIANO.Nella stessa data il Comune italiano provvederà:

– alla cancellazione dall’AIRE del connazionale con contestuale iscrizione in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente);

– alla comunicazione ufficiale della data di decorrenza del RIMPATRIO al CONSOLATO.

TRASFERIMENTO DI COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE

L’art. 2 c. b) della Legge nr. 470/1988 contempla la possibilità per il connazionale di richiedere il trasferimento all’AIRE di altro Comune, avendo quest’ultimo membri del proprio nucleo familiare (da intendersi in senso stretto: coniuge, partner di unione civile, figli) iscritti nell’AIRE o nell’anagrafe della popolazione residente di tale Comune.

Il trasferimento all’AIRE di altro Comune è ammesso anche nel caso in cui si tratti del Comune italiano di nascita o del Comune italiano presso cui fu trascritto l’atto di nascita per i connazionali nati all’estero.

La richiesta di trasferimento ad altro Comune AIRE, redatta su carta semplice, debitamente motivata nei termini di legge e controfirmata dall’istante, deve essere fatta pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo aire.monacobaviera@esteri.it, accompagnata dalla copia del documento d’identità (almeno delle pagine contenenti il numero del passaporto e/o della carta d’identità, le generalità, la foto e la firma del titolare) di tutti i connazionali che chiedono il trasferimento di Comune AIRE. Nel caso in cui la richiesta di trasferimento riguardi minorenni, la relativa istanza deve essere controfirmata da entrambi i genitori del minore.

Il Consolato provvederà poi a trasmettere ai competenti Comuni italiani la richiesta di trasferimento AIRE. I due Comuni interessati dal trasferimento, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, procederanno quindi rispettivamente l’uno alla cancellazione anagrafica dall’AIRE, l’altro all’iscrizione anagrafica in AIRE del connazionale,

fornendo debito riscontro sia all’interessato sia al Consolato.

ANPR – Possibilità di scaricare gratuitamente certificati anagrafici
Si informa la gentile utenza che a partire dal 15 novembre 2021 i certificati anagrafici personali (quali residenza, cittadinanza ed esistenza in vita) potranno essere scaricati online gratuitamente direttamente dagli interessati, mediante il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

In particolare, dal sito Internet sopra indicato sarà possibile scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, direttamente dal proprio domicilio e senza necessità di recarsi presso un ufficio pubblico. I certificati potranno, inoltre, essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi); se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio consente, altresì, la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati, e di poterlo scaricare in formato PDF o riceverlo via e-mail.

I certificati che è possibile richiedere sono:
– Anagrafico di nascita;
– Anagrafico di matrimonio;
– Di cittadinanza;
– Di esistenza in vita;
– Di residenza;
– Di residenza AIRE;
– Di stato civile;
– Di stato di famiglia;
– Di stato di famiglia e di stato civile;
– Di residenza in convivenza;
– Di stato di famiglia AIRE;
– Di stato di famiglia con rapporti di parentela;
– Di stato libero;
– Anagrafico di unione civile;
– Di contratto di convivenza.